L’assicuratore deve in ogni caso trasmettere al contraente, unitamente all’attestato di rischio e almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta, contenente tra l’altro le modalità di esercizio della disdetta relative al suo contratto.
contratti senza tacito rinnovo (“a scadenza secca”): non c’è alcun obbligo di disdetta all’assicuratore poichè alla scadenza annuale il contratto si estingue
contratti a tacito rinnovo in assenza di disdetta scritta inviata almeno 15 giorni prima della scadenza annuale, per i quali l’assicuratore abbia contrattualmente rinunciato alla comunicazione di disdetta da parte del contraente in caso di aumento del premio: verificandosi tale circostanza (l’aumento del premio) non c’è alcun obbligo di disdetta all’assicuratore
contratti a tacito rinnovo in assenza di disdetta scritta inviata almeno 15 giorni prima della scadenza annuale: obbligo di comunicare all’assicuratore, con raccomandata a.r. o con fax, la disdetta contrattuale almeno 15 giorni prima della scadenza della polizza.
In caso di aumento della tariffa annua superiore al tasso di inflazione programmato si ha diritto di disdire il contratto con raccomandata a.r., telefax o consegna a mano senza osservare il termine di preavviso di 15 giorni, ma comunque entro il giorno di scadenza. In tal caso non si applica il periodo di tolleranza o di comporto poiché la garanzia assicurativa cessa di avere efficacia il giorno stesso della scadenza.
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