domenica 7 marzo 2010

Approfondimenti: premio e disdette

Il premio non è altro che l'importo versato dall'assicurato alla compagnia per ottenere la copertura assicurativa.
Qualora un assicurato decida di non rinnovare il contratto assicurativo, è necessario sapere che esistono due tipologie di contratto:
  • con tacito rinnovo
  • senza tacito rinnovo
Nei contratti assicurativi con tacito rinnovo, (la grande maggioranza), il contraente che desidera non rinnovare il contratto deve inviare, almeno 15 giorni prima della scadenza annuale, una raccomandata A.R. di disdetta alla Compagnia assicurativa. Tuttavia, se l'importo del nuovo premio è stato aumentato oltre il tasso di inflazione, il preavviso di 15 giorni decade e la disdetta potrà essere inviata anche il giorno di scadenza.
Nei contratti assicurativi senza non vige alcun obbligo di disdetta e il contratto decade alla scadenza.
E' bene sapere che se la Compagnia di Assicurazioni non provvede a trasmettere la prescritta comunicazione, contenente l'attestato di rischio e le informazioni sul premio ( o tale comunicazione sia pervenuta tardivamente), la Circolare ISVAP n. 235 del Gennaio 1995, stabilisce che il contratto in corso debba essere rinnovato al precedente premio di tariffa. E' anche bene sapere che in caso di disdetta, la garanzia assicurativa non opera nel periodo successivo (quindici giorni) alla scadenza del contratto.

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