mercoledì 26 marzo 2008

Quando si ha diritto alla restituzione del premio r.c. auto?

In caso di vendita del veicolo in corso di contratto, purchè la relativa garanzia r.c. auto non venga ceduta al nuovo acquirente o trasferita su altro veicolo di proprietà.

In caso di demolizione o cessazione della circolazione del veicolo purchè la relativa garanzia r.c. auto non venga trasferita su altro veicolo, ovvero nel caso in cui il contratto sospeso non venga riattivato nel termine previsto in polizza e si sia verificato uno degli eventi sopra descritti (vendita, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo).

In caso di furto del veicolo, con riferimento al periodo che va dal giorno successivo alla denuncia all’autorità di pubblica sicurezza a quello di scadenza indicato nel certificato di assicurazione.

In tutti i casi sarà restituita la parte di premio pagata e non goduta al netto di una detrazione corrispondente all’imposta pagata dall’assicuratore e al contributo obbligatorio da questi versato al Servizio Sanitario Nazionale.

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