giovedì 27 marzo 2008

Come comportarsi quando si vuole cambiare compagnia di assicurazione?


L’assicuratore deve in ogni caso trasmettere al contraente, unitamente all’attestato di rischio e almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta, contenente tra l’altro le modalità di esercizio della disdetta relative al suo contratto.

contratti senza tacito rinnovo
(“a scadenza secca”): non c’è alcun obbligo di disdetta all’assicuratore poichè alla scadenza annuale il contratto si estingue

contratti a tacito rinnovo in assenza di disdetta scritta inviata almeno 15 giorni prima della scadenza annuale, per i quali l’assicuratore abbia contrattualmente rinunciato alla comunicazione di disdetta da parte del contraente in caso di aumento del premio: verificandosi tale circostanza (l’aumento del premio) non c’è alcun obbligo di disdetta all’assicuratore

contratti a tacito rinnovo in assenza di disdetta scritta inviata almeno 15 giorni prima della scadenza annuale: obbligo di comunicare all’assicuratore, con raccomandata a.r. o con fax, la disdetta contrattuale almeno 15 giorni prima della scadenza della polizza.

In caso di aumento della tariffa annua superiore al tasso di inflazione programmato si ha diritto di disdire il contratto con raccomandata a.r., telefax o consegna a mano senza osservare il termine di preavviso di 15 giorni, ma comunque entro il giorno di scadenza. In tal caso non si applica il periodo di tolleranza o di comporto poiché la garanzia assicurativa cessa di avere efficacia il giorno stesso della scadenza.

mercoledì 26 marzo 2008

Cose da sapere prima di acquistare una polizza in Internet




Se si intende stipulare una polizza di assicurazione tramite Internet occorre:

1. Tenere presente che esiste la possibilità di entrare in contatto con operatori non regolarmente abilitati. Pertanto in caso di dubbio circa l'effettiva identità dell'impresa è possibile:

a) telefonare all'ISVAP (06 42133.000) Servizio Tutela Utenti;

b)consultare l'elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea ammesse ad operare in Italia, pubblicato trimestralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

c) consultare presso questo stesso sito gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia. Tali elenchi hanno finalità meramente informativa e non assolvono alla funzione di pubblicità legale, che resta propria della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


2. Evitare di stipulare polizze di assicurazione con imprese estere non ammesse all'esercizio dell'attività in Italia: si può rischiare di acquistare coperture non conformi alle disposizioni di leggi italiane, soprattutto a quelle che regolano la responsabilità civile auto, e di infrangere, senza volerlo, norme fiscali o assicurative.


3. Prima di stipulare il contratto leggere attentamente la nota informativa disponibile sul sito, che fornisce indicazioni sull'impresa e sul prodotto. La nota informativa deve essere trasmessa dall'impresa, prima della conclusione del contratto, su carta o in formato elettronico immagazzinabile su supporto duraturo (floppy-disk, CD, disco rigido del computer.....).


4. Controllare nella nota informativa quale è la legge applicabile al contratto, vale a dire la legge che ogni giudice, indipendentemente dal fatto di essere italiano e straniero, applicherà in caso di controversia. Se la legge non è quella italiana e non si conosce bene la legge straniera che l'impresa propone di scegliere, si possono incontrare maggiori difficoltà ad affrontare un eventuale contenzioso. L'ISVAP è competente ad esaminare i reclami degli assicurati solo se la legge applicabile al contratto è quella italiana.


5. Tenere presente che esiste la possibilità, da verificare nella nota informativa, che in caso di controversia con una compagnia estera la competenza sia attribuita ad un giudice straniero, con la conseguenza di dover sostenere i maggiori disagi connessi allo svolgimento del giudizio all'estero.


6. Prima di stipulare il contratto leggere le condizioni di polizza disponibili sul sito. Controllare attentamente quale è il momento di decorrenza della copertura assicurativa. Il contratto deve essere comunque consegnato su carta.


7. Tenere presente che per le assicurazioni r.c. auto, oltre al contratto, devono essere rilasciati dall'impresa, in originale, il contrassegno e il certificato assicurativo entro 5 giorni dal pagamento del premio. In attesa di ricevere tali documenti, per evitare contravvenzioni, occorre applicare sul veicolo la ricevuta di pagamento del premio che l'assicuratore è obbligato a rilasciare tempestivamente.


8. Se si contatta il sito di un agente o di un broker assicurativo verificare sul sito gli estremi della sua iscrizione all'albo agenti o all'albo broker. In caso di dubbio telefonare all'ISVAP (06/42133.1 Sezione Albi Intermediari e Periti).

Per maggiori informazioni consultare la circolare n. 393 del 17 gennaio 2000 che regola il collocamento di prodotti assicurativi tramite Internet.

Quando si ha diritto alla restituzione del premio r.c. auto?

In caso di vendita del veicolo in corso di contratto, purchè la relativa garanzia r.c. auto non venga ceduta al nuovo acquirente o trasferita su altro veicolo di proprietà.

In caso di demolizione o cessazione della circolazione del veicolo purchè la relativa garanzia r.c. auto non venga trasferita su altro veicolo, ovvero nel caso in cui il contratto sospeso non venga riattivato nel termine previsto in polizza e si sia verificato uno degli eventi sopra descritti (vendita, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo).

In caso di furto del veicolo, con riferimento al periodo che va dal giorno successivo alla denuncia all’autorità di pubblica sicurezza a quello di scadenza indicato nel certificato di assicurazione.

In tutti i casi sarà restituita la parte di premio pagata e non goduta al netto di una detrazione corrispondente all’imposta pagata dall’assicuratore e al contributo obbligatorio da questi versato al Servizio Sanitario Nazionale.

Come deve essere comunicata la variazione del premio?

L’assicuratore deve in ogni caso trasmettere al contraente, unitamente all’attestato di rischio e almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta contenente, tra l’altro, informazioni sul premio di rinnovo: o fornendole direttamente, con indicazione dettagliata delle singole componenti della variazione del premio rispetto all’annualità precedente (es. per variazione tariffaria, per variazione della classe di merito), o indirettamente, mediante invito al contraente a rivolgersi all’agente/punto vendita/call center, che dovranno fornire le informazioni in argomento.

Che cosa è l'attestato di rischio?

E’ il documento che rappresenta la storia dei sinistri del veicolo. Esso riporta i sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni e, in caso di tariffa bonus–malus, le classi di merito di provenienza e di assegnazione attribuite da ogni impresa, con riferimento al proprietario del veicolo, in base a regole interne. E’ anche indicata la corrispondente classe di conversione universale - CU, calcolata in base ad una scala comune a tutte le imprese, costituita da 18 classi di merito, che garantisce all’assicurato omogeneità di valutazione allorché passi da una compagnia ad un’altra, indipendentemente dalle regole evolutive interne adottate da ciascuna di esse.

La compagnia ha il dovere di trasmettere l’attestato al domicilio del contraente - unitamente ad una comunicazione scritta recante le modalità di esercizio dell’eventuale disdetta ed informazioni sul premio di rinnovo - anche in caso di contratti a tacito rinnovo o in caso di disdetta, qualunque sia la forma tariffaria ed il canale di vendita utilizzati, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

La compagnia ha l’obbligo di inviare l’attestato al domicilio del contraente anche in caso di furto, se avvenuto dopo la conclusione del "periodo di osservazione" (cioè nei 2 mesi antecedenti alla scadenza annua del contratto).

Nei contratti di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi l’utilizzatore del veicolo può, alla scadenza, richiedere il rilascio di un duplicato dell’ultimo attestato di rischio relativo al veicolo utilizzato ed assicurare, presso la stessa o altra compagnia, il medesimo veicolo, se acquisito in proprietà mediante riscatto, o altro veicolo di proprietà, con la stessa classe di conversione universale - CU risultante dall’attestato.

Denunciare un sinistro


In caso di incidente stradale si ha l’obbligo di informarne per iscritto il proprio assicuratore anche tramite consegna del modulo di denuncia (modulo blu di constatazione amichevole) opportunamente compilato. È proprio interesse informare la compagnia assicuratrice anche nel caso si ritenga di non avere responsabilità (denuncia cautelativa).

Cosa sono le clausole di franchigia, esclusione e rivalsa?

La clausola di franchigia è la condizione contrattuale in virtù della quale una parte del costo del sinistro liquidato dall’impresa al terzo danneggiato resta a carico del contraente, che dovrà quindi restituirla alla compagnia. Per facilitarne il recupero è possibile prevedere la clausola di franchigia a recupero garantito, in base alla quale l’assicuratore propone al contraente, in abbinamento al contratto r.c. auto, altri contratti assicurativi, bancari o finanziari, con i quali si garantisce il recupero della franchigia. Al di fuori di questo caso le compagnie non possono mai subordinare il rilascio della polizza r.c. auto alla sottoscrizione di qualunque altra tipologia di contratto.

Le clausole di esclusione e rivalsa sono condizioni contrattuali che limitano o escludono la copertura del rischio e quindi il risarcimento in caso di sinistro. In presenza di tali limiti la compagnia è comunque obbligata a liquidare il sinistro al danneggiato ma ha diritto di rivalersi sul contraente, cioè di chiedergli la restituzione totale o parziale di quanto pagato. Es: incidenti provocati dal conducente in stato di ebbrezza, sotto effetti di sostanze stupefacenti, guida senza patente, conducente al momento del sinistro diverso da quello indicato in contratto.

Che cosa è il bonus-malus?



È il sistema prevalente di tariffa utilizzato per autovetture, motocicli e ciclomotori, dove la variazione in aumento o in diminuzione del premio ad ogni scadenza annuale è correlata alla condotta di guida del proprietario nel tempo, mediante l'assegnazione del contratto ad una categoria (classe di merito) che migliora in assenza e peggiora in presenza di sinistri provocati anche solo in concorso di colpa, durante un periodo di tempo denominato "periodo di osservazione".

In caso di polizza stipulata per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura e termina sessanta giorni prima della scadenza annuale. Per le annualità successive (quindi in caso di rinnovo presso lo stesso assicuratore) il periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza del rinnovo e termina due mesi prima della scadenza annuale. L’evoluzione della classe di merito avviene in base a una scala di valutazione elaborata autonomamente da ciascuna compagnia (cd. classi di merito "interne"). Al fine di garantire comparabilità tra i diversi sistemi adottati dalle imprese l’ISVAP ha istituito la classe di merito di conversione universale - CU ed ha prescritto che l'attestato di rischio indichi entrambe le classi di merito, quella "interna" e la corrispondente classe di conversione universale - CU.

Conservare la propria classe di merito in caso di sinistro

E’ facoltà dell’impresa prevedere o no la possibilità dell’assicurato di rimborsare gli importi liquidati a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione a seguito di sinistri rientranti o meno nella procedura di risarcimento diretto: ciò è sicuramente conveniente per i danni di modesta entità, poichè in caso di rimborso si ha diritto ad ottenere l’attestato di rischio senza alcuna penalizzazione evitando la conseguente maggiorazione di premio. Ricorda che puoi esercitare tale facoltà anche se comunichi la disdetta e passi ad altra compagnia.
Se le condizioni contrattuali prevedono tale possibilità, l’assicuratore dovrà fornire, o direttamente nella comunicazione che deve inviarti almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, oppure attraverso l'agente, il punto vendita o il call center, le seguenti informazioni:


sinistri rientranti nella procedura di risarcimento diretto
- numero del sinistro/i, data di accadimento, parti coinvolte;
- modalità da seguire per richiedere direttamente o per il tramite dell'agente/punto vendita/call center alla Stanza di compensazione c/o CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it - Tel: 06/85796.530 Fax: 06/85796.546-547 - E-mail per il pubblico: rimborsistanza@consap.it), l’ammontare dell’importo liquidato. La Stanza di compensazione ti fornirà direttamente tutte le informazioni circa le modalità da seguire per effettuare il rimborso;
- classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il contratto e importo del premio da pagare per l’annualità successiva, qualora il rimborso riguardi il sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione, rientrante/i o meno nella procedura di risarcimento diretto;
- dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente CU) e il premio dell’annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo di osservazione


sinistri non rientranti nella procedura di risarcimento diretto
- numero del sinistro/i, data di accadimento, parti coinvolte, importo e data di pagamento;
- classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il contratto e importo del premio da pagare per l’annualità successiva, qualora il rimborso riguardi il sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione, compreso/i quello/i eventualmente rientrante/i nella procedura di risarcimento diretto;
- dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente CU) e il premio dell’annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo di osservazione.

Conservare la propria classe di merito in caso di sostituzione del veicolo

Se acquisti un veicolo e puoi documentare la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione o la definitiva esportazione all’estero di un veicolo di tua proprietà precedentemente assicurato, l’assicuratore (lo stesso o anche un altro) dovrà classificare il contratto relativo al veicolo acquistato sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio relativo al veicolo precedente, purchè in corso di validità, mantenendo la medesima classe di conversione universale - CU.

Per i ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006, data di entrata in vigore del nuovo regime di targatura, che non abbiano volontariamente aderito allo stesso, tale disposizione si applica nei soli casi di furto e demolizione certificati del mezzo. Per i ciclomotori immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, ovvero per quelli già in circolazione a questa data che abbiano volontariamente aderito al nuovo regime, la disposizione si applica anche nei casi di consegna in conto vendita, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero.

Sospendere e riattivare la polizza

E’ facoltà della compagnia prevedere o no la sospensione.
Se prevista, verificare quale sia il periodo minimo di sospensione (in genere tre mesi) per ottenere la posticipazione della scadenza contrattuale per un eguale periodo.
Fare attenzione alla durata massima del periodo di sospensione, che in genere è di un anno.
Quando si sospende il contratto si devono restituire all’assicuratore il contrassegno e il certificato: il veicolo è dunque privo di garanzia e non può circolare.
Quando si richiede la riattivazione, non oltre il termine massimo previsto nel contratto, l’assicuratore consegna nuovamente i documenti assicurativi, posticipa la scadenza della polizza e provvede alla regolazione del premio, anche secondo la tariffa in vigore in quel momento.
Se non si richiede la riattivazione nel termine massimo previsto nel contratto, questo si scioglie e conseguentemente si perde il diritto alla conservazione della classe di merito.

Per la restituzione della parte di premio pagata e non goduta vedi “Quando si ha diritto alla restituzione del premio r.c. auto?”

Almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di proroga, l’assicuratore deve trasmettere al contraente l’attestato di rischio, unitamente ad una comunicazione scritta le recante modalità di esercizio dell’eventuale disdetta ed informazioni sul premio di rinnovo.

lunedì 24 marzo 2008

la polizza RC auto


Con la polizza RC auto (responsabilità civile auto), la compagnia si sostituisce al responsabile del sinistro per il risarcimento dei terzi danneggiati nei limiti del massimale previsto dal contratto.

In Italia l’assicurazione RC auto è obbligatoria per tutti i veicoli a motore (gli autoveicoli, le moto, i motocicli ed i ciclomotori ed i natanti) in circolazione. Chi viaggia in automobile senza assicurazione RC auto rischia sanzioni rigorose, multe molto salate ed il sequestro dell'automobile.

L’assicurazione RC auto è necessaria anche se un veicolo non viene più usato ma viene parcheggiato su un luogo/parcheggio pubblico.

L’obbligo assicurativo della responsabilità civile auto è a carico del proprietario, del locatario, dell’usufruttuario dell'autovettura solidalmente al conducente del veicolo, cioè a chi guida la macchina, e a tutti coloro che hanno di fatto la disponibilità del mezzo. Il massimale, che costituisce il limite di esposizione della compagnia, non può essere inferiore, per legge, a 750mila euro per ciascun sinistro, per persona e per danni a cose. Noi consigliamo di stipulare la polizza RC auto con un massimale di almeno Euro 2.500.000.

Dal 1992 la RC auto opera, limitatamente ai danni fisici, anche nei confronti dei familiari trasportati, del proprietario del veicolo quando si trovi in qualità di passeggero e dei soci a responsabilità limitata o dei loro familiari quando l’assicurato sia una società. La garanzia non produce effetti, in caso di mancato pagamento del premio, dal 16° giorno dalla data di scadenza del contratto.

Per effetto della liberalizzazione delle tariffe, ciascuna compagnia, oltre a fissare i premi della copertura assicurativa, determina le proprie condizioni di assicurazione che possono prevedere la possibilità di rivalsa della compagnia nei confronti del responsabile del sinistro e delle persone con lui solidalmente coinvolte a fronte di alcune circostanze contrattualmente previste (guida senza patente o con patente scaduta, in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti).

sabato 22 marzo 2008

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